Nota Bene: La normativa fiscale è soggetta a continui aggiornamenti, circolari interpretative dell'Agenzia delle Entrate e provvedimenti direttoriali. Questa guida è aggiornata alla L. 199/2025 e al DM 7 maggio 2026. Si raccomanda di verificare sempre la propria casistica specifica con un consulente.
1. Cos'è l'Iperammortamento 2026 e perché è stato introdotto
L'Iperammortamento 2026 è la misura che, in continuità con i piani Transizione 4.0 e 5.0, sostituisce i relativi crediti d'imposta per i nuovi investimenti: reintroduce la logica della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, riconosciuta ai soli fini fiscali per il calcolo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.
L'obiettivo è sostenere la trasformazione digitale ed energetica del sistema produttivo: l'agevolazione riguarda beni materiali e immateriali 4.0 (Allegati IV e V alla legge 199/2025) e beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili, per investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
2. I Riferimenti Normativi Principali
La disciplina poggia su tre fonti principali, di cui è utile conoscere i perimetri:
- Legge 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), art. 1, commi 427-436: istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione ai fini delle imposte sui redditi, definisce gli scaglioni (180%, 100%, 50%), i beni agevolabili, le esclusioni, il cumulo e il ruolo del GSE.
- Decreto-legge 38/2026 (convertito dalla L. 88/2026): all'art. 7 ha eliminato, con effetto dal 1° gennaio 2026, il requisito che i beni fossero prodotti in uno Stato dell'Unione europea o del SEE: oggi l'origine dei beni non è più una condizione generale. Per l'autoproduzione da fonte solare restano però i vincoli sui moduli fotovoltaici (art. 12 DL 181/2023) richiamati dal comma 429.
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF del 7 maggio 2026: è il decreto attuativo. Disciplina ambito soggettivo e oggettivo, procedura di accesso e comunicazioni al GSE, perizia asseverata, certificazione contabile, controlli, decadenza e recupero. Termini e modelli delle comunicazioni sono fissati dai decreti direttoriali del 10 giugno, 20 luglio e 14 ottobre 2026.
3. Come funziona: maggiorazione del costo, non credito d'imposta
Il cambiamento più rilevante per le imprese è il ritorno alla maggiorazione del costo fiscale, in luogo del credito d'imposta compensabile in F24 previsto da Transizione 4.0 e 5.0.
Qual è la differenza pratica?
Il credito d'imposta riduceva direttamente i debiti fiscali e previdenziali in F24. L'Iperammortamento agisce invece "a monte": aumenta le quote di ammortamento deducibili e quindi riduce la base imponibile delle sole imposte sui redditi (IRES o IRPEF), non dell'IRAP.
Esempio Pratico:
Un'azienda S.r.l. (soggetta a IRES 24%) acquista un tornio a controllo numerico da 100.000 €.
- Senza agevolazione: L'azienda deduce ammortamenti per 100.000 € negli anni. Il risparmio fiscale totale è di 24.000 € (il 24% di 100.000 €).
- Con Iperammortamento (180%): Il costo fiscale del bene diventa 280.000 € (100.000 di costo base + 180.000 di maggiorazione). L'azienda deduce ammortamenti per 280.000 €. Il risparmio fiscale totale diventa 67.200 € (il 24% di 280.000 €).
Il beneficio netto puro apportato dalla norma è quindi di 43.200 €, che è esattamente il 24% della quota maggiorata (180.000 €).
4. Le Aliquote a Scaglioni
Il beneficio è strutturato in modo decrescente all'aumentare dell'investimento, per favorire proporzionalmente di più le piccole e medie spese. La L. 199/2025 (art. 1, c. 427) e il DM 7 maggio 2026 (art. 4) stabiliscono i seguenti scaglioni, che si applicano alla quota di investimenti completati in ciascuna annualità:
| Scaglione di Investimento | Maggiorazione del Costo | Equivalente Netto (IRES 24%) |
|---|---|---|
| Fino a 2,5 milioni di euro | 180% | 43,2% del costo |
| Oltre 2,5 mln e fino a 10 mln | 100% | 24,0% del costo |
| Oltre 10 mln e fino a 20 mln | 50% | 12,0% del costo |
Esempio su investimenti completati nell'anno per 3.000.000 €: sui primi 2,5 mln si calcola il 180% (maggiorazione di 4,5 mln). Sui restanti 500.000 € si calcola il 100% (maggiorazione di 500.000 €). Maggiorazione totale: 5 milioni di euro, per un costo fiscalmente riconosciuto complessivo di 8 milioni (100% + maggiorazione).
Due precisazioni importanti. Gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascuna annualità (art. 4, c. 2 del DM): la maggiorazione del 180% significa che il costo fiscalmente deducibile diventa il 280% del costo del bene. Inoltre la maggiorazione vale ai soli fini delle imposte sui redditi (IRES/IRPEF): non riduce la base imponibile IRAP.
5. Chi può beneficiarne
La platea dei beneficiari è estremamente ampia. L'agevolazione spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato (incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti). Non ci sono limitazioni per quanto riguarda:
- La natura giuridica (S.p.A., S.r.l., S.n.c., ditte individuali, ecc.)
- Il settore economico di appartenenza
- La dimensione aziendale
- La dimensione, purché il reddito d'impresa sia determinato in modo da dedurre gli ammortamenti: per i forfettari, che non deducono analiticamente i costi, la maggiorazione non produce effetti (approfondimento)
Esclusioni (art. 1, c. 428): il beneficio non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale (R.D. 267/1942, Codice della crisi d'impresa o leggi speciali), né a quelle che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni, né alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Per le imprese ammesse, la spettanza è comunque subordinata al rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
6. Quali beni rientrano (Allegati IV e V)
L'agevolazione non si applica a qualsiasi bene strumentale, ma unicamente a quelli ad alto contenuto tecnologico funzionali alla trasformazione in chiave 4.0 o 5.0 (transizione green). I beni sono rigidamente classificati in due allegati:
- Beni materiali (Allegato IV): beni strumentali nuovi, come macchine utensili, robot e cobot, sistemi di movimentazione e magazzini automatizzati, sistemi di visione e sensoristica, se rientranti nell'elenco dell'allegato e interconnessi.
- Beni immateriali (Allegato V): software, sistemi e piattaforme per la gestione e il controllo della produzione, la progettazione, la supply chain, l'analisi dei dati, l'intelligenza artificiale e la cybersecurity industriale, se rientranti nell'elenco dell'allegato e interconnessi.
- Autoproduzione di energia da fonti rinnovabili: beni materiali nuovi finalizzati all'autoconsumo (anche a distanza) e relativi sistemi di accumulo. Il dimensionamento degli impianti elettrici non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva. Per il solare sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023.
7. Il requisito dell'Interconnessione
Questo è il cuore tecnico dell'intera normativa ed è la principale causa di contenzioso con l'Agenzia delle Entrate. Acquistare un macchinario presente nell'Allegato IV non è sufficiente.
Per beneficiare dell'Iperammortamento, il bene deve essere interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Tecnicamente significa che:
- Il macchinario deve scambiare dati (es. ricezione di ordini di lavoro/part program e invio di dati di stato/telemetria).
- L'interscambio deve avvenire tramite standard riconosciuti (TCP/IP, OPC-UA, MQTT, ecc.).
- L'interconnessione deve essere mantenuta per l'intero periodo di godimento del beneficio.
8. La procedura GSE: le comunicazioni telematiche
Per accedere al beneficio l'impresa trasmette al GSE, tramite l'Area Clienti (accesso con SPID o CIE), una serie di comunicazioni su modelli standardizzati (art. 3 del DM 7 maggio 2026). Sono tre comunicazioni principali, più due comunicazioni periodiche annuali:
Comunicazione preventiva
Si invia per ciascuna struttura produttiva e indica tipologia e ammontare degli investimenti, la data prevista di interconnessione e i dati di applicazione della maggiorazione. Piattaforma aperta dal 12 giugno 2026. Il GSE comunica l'esito entro dieci giorni dalla ricevuta di invio.
Comunicazione di conferma
Va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo della preventiva. Indica data e importo dell'ultima quota dell'acconto con cui si raggiunge il 20% del costo di acquisizione di ciascun bene e i dati delle fatture. Per i beni in leasing il requisito si considera soddisfatto con la stipula del contratto e l'ordine sottoscritto dalla società concedente. Piattaforma aperta dal 21 luglio 2026.
Comunicazione di completamento
Si invia a investimento completato e interconnesso, comunque entro il 15 novembre 2028 (termine prorogato di 20 giorni se il GSE chiede integrazioni). Contiene gli estremi delle fatture e le attestazioni di possesso di perizia asseverata e certificazione contabile. La piattaforma è aperta dalle ore 12:00 del 15 ottobre 2026.
Aggiornamento del 15 ottobre 2026. Con il decreto direttoriale del 14 ottobre 2026 sono stati approvati i modelli e dalle ore 12:00 del 15 ottobre è possibile inviare le comunicazioni di completamento. Le imprese devono aver ricevuto l'esito positivo della comunicazione di conferma. La comunicazione di completamento non può riguardare beni diversi né importi superiori rispetto a quelli della conferma.
Comunicazioni periodiche. Fino al termine di fruizione, l'impresa trasmette ogni anno, entro il 20 gennaio, investimenti effettuati, costo sostenuto e previsione di utilizzo del beneficio e, entro il successivo 30 giugno, il piano di ammortamento con le quote dell'incentivo imputate a ciascun esercizio.
Preventiva e ordine al fornitore. Dal testo del DM non risulta che l'ordine debba essere successivo alla preventiva: sono agevolabili gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Poiché però dalla notifica dell'esito della preventiva decorre il termine di 60 giorni per la conferma, conviene inviarla appena possibile.
Conseguenze. Il mancato invio delle comunicazioni o delle integrazioni nei termini e nelle modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del beneficio (art. 3, c. 5). Approfondisci nella guida alla procedura GSE passo per passo.
9. Perizia tecnica asseverata e certificazione contabile
La perizia tecnica asseverata è richiesta per i beni agevolati, senza soglie di valore (art. 6 del DM). Comprova le caratteristiche tecniche che includono i beni negli Allegati IV e V, l'interconnessione al sistema aziendale o alla rete di fornitura e, per gli impianti rinnovabili, il rispetto dei requisiti dell'art. 8. È rilasciata da un ingegnere o perito industriale iscritti ai rispettivi albi, oppure con attestazione di un ente di certificazione accreditato, tutti dotati di idonea copertura assicurativa. Per il settore agricolo, per i beni degli Allegati IV e V, possono rilasciarla anche dottori agronomi e forestali, agrotecnici laureati e periti agrari laureati.
L'effettivo sostenimento delle spese è invece attestato dalla certificazione contabile (art. 7): la rilasciano i soggetti incaricati della revisione legale dei conti; per le imprese non obbligate alla revisione legale è rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione iscritti alla sezione A del registro, nel rispetto dei principi di indipendenza.
10. Periodo di riferimento e scadenze
- L'agevolazione riguarda gli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.
- Le percentuali di maggiorazione (180%, 100%, 50%) sono le stesse per tutto il periodo; gli scaglioni si applicano agli investimenti completati in ciascuna annualità (art. 4, c. 2 del DM).
- La comunicazione di completamento va inviata entro il 15 novembre 2028; la maggiorazione rileva dal periodo d'imposta in cui si trasmette, se il bene è già entrato in funzione nello stesso periodo, ed è subordinata all'esito positivo delle verifiche del GSE.
- Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 la maggiorazione non incide sul calcolo dell'acconto (L. 199/2025, art. 1, c. 434).
11. Cumulabilità con altri incentivi
La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee sugli stessi costi (ad esempio Nuova Sabatini o credito ZES), a condizioni precise (art. 1, c. 431): il sostegno non deve coprire le medesime quote di costo dei singoli investimenti e non deve portare al superamento del costo sostenuto. La base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi.
La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 1, c. 446, L. 207/2024).
12. Rischi di decadenza e controlli
Il GSE svolge verifiche documentali e controlli sugli investimenti agevolati. L'impresa decade, totalmente o parzialmente, dal beneficio (art. 10 del DM) in presenza, ad esempio, di:
- assenza di requisiti di ammissibilità o documentazione irregolare imputabile all'impresa e non sanabile;
- mancata conservazione della documentazione che dimostra costi e beneficio (perizie, certificazioni, fatture, documenti di trasporto);
- false dichiarazioni rese nella procedura o impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili all'impresa;
- realizzo a titolo oneroso del bene o destinazione a strutture produttive all'estero, senza sostituzione con un bene nuovo analogo o superiore nello stesso periodo d'imposta (art. 1, c. 432: con la sostituzione la fruizione prosegue).
In caso di indebita fruizione il GSE segnala la violazione all'Agenzia delle Entrate, che recupera l'importo maggiorato di interessi e sanzioni (art. 11 del DM).
Fatture. Né la legge né il DM impongono una dicitura obbligatoria in fattura; le fatture vanno però indicate nelle comunicazioni al GSE e conservate insieme agli altri documenti. Indicare nella causale il riferimento alla misura può essere una buona prassi, non un obbligo di legge.
13. L'importanza di affidarsi a un partner esperto
Gestire l'Iperammortamento non è un mero calcolo contabile. Richiede competenze trasversali: ingegneristiche (per l'ammissibilità tecnica e l'interconnessione), burocratiche (per la gestione portale GSE) e fiscali.
Affrontare questo percorso con risorse interne, spesso sovraccariche, espone l'azienda a rischi formali enormi. In Monaci Digitali S.r.l. ci occupiamo esattamente di questo: coordiniamo l'intero processo, sollevando l'impresa da ogni onere amministrativo e garantendo l'asseverazione da parte di ingegneri iscritti all'albo all'interno del nostro network.
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Scopri come lavoriamo14. Domande Frequenti (FAQ)
Fonti ufficiali
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 (testo PDF)
- MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
- MIMIT – Al via le comunicazioni di completamento (15 ottobre 2026)
- GSE – Nuovo Piano Transizione 5.0 (Iperammortamento)
- Decreto direttoriale 10 giugno 2026 – termini e modelli di comunicazione
- Decreto direttoriale 20 luglio 2026 – comunicazioni di conferma
- Decreto direttoriale 14 ottobre 2026 – modelli di completamento
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (Normattiva)
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Normattiva)
Contenuto aggiornato al 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.