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Decadenza iperammortamento: quando si perde il beneficio

Autore: Monaci Digitali S.r.l. · Revisione tecnica: Monaci.AI S.r.l.
10 ottobre 2026
5 min lettura

Cessione del bene, delocalizzazione, documenti mancanti: i casi del DM art. 10 e come evitarli.

Il beneficio dell'iperammortamento 2026 può essere perso, in tutto o in parte. L'art. 10 del DM 7 maggio 2026 elenca i casi di decadenza; l'art. 11 disciplina il recupero.

I casi di decadenza (art. 10)

  1. Cessione o delocalizzazione: nel corso del periodo di fruizione si verifica il realizzo a titolo oneroso del bene, o questo è destinato a strutture produttive all'estero (anche dello stesso soggetto), senza sostituzione con un bene nuovo analogo o superiore nello stesso periodo d'imposta.
  2. Requisiti assenti o documentazione irregolare, per fatti imputabili all'impresa e non sanabili.
  3. Mancata conservazione della documentazione che dimostra l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi.
  4. False dichiarazioni nella procedura.
  5. Impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili al beneficiario.
  6. Altre violazioni da cui consegua la non spettanza anche parziale del beneficio.

Come funziona il recupero

Se i controlli del GSE rilevano un'indebita fruizione, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate, che recupera l'importo maggiorato di interessi e sanzioni (art. 11).

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La sostituzione del bene

La legge 199/2025 (comma 432) e il DM consentono di sostituire il bene senza perdere il beneficio, se il nuovo bene è materiale strumentale nuovo, con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, e la sostituzione avviene nello stesso periodo d'imposta del realizzo. Con la sostituzione la fruizione prosegue.

Come evitare i problemi

  • Conserva perizia, certificazione, fatture, documenti di trasporto e ogni documento di acquisto (art. 9, comma 2).
  • Non cedere né spostare all'estero il bene durante il periodo di fruizione senza pianificare la sostituzione.
  • Rispetta i termini delle comunicazioni al GSE: il mancato invio comporta il mancato perfezionamento della procedura (art. 3, comma 5).
  • Verifica che l'impresa rispetti sicurezza sul lavoro e regolarità contributiva, condizioni di spettanza (comma 428).

Per approfondire

Domande frequenti

Posso sostituire il bene ceduto?

Sì, alle condizioni del DM e del comma 432: se nello stesso periodo d'imposta del realizzo il bene originario è sostituito con un bene materiale strumentale nuovo con caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori, non si ha decadenza (art. 10, comma 1, lettera a).

Fonti ufficiali

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.

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