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Iperammortamento fotovoltaico e accumulo: regole 2026

Autore: Monaci Digitali S.r.l. · Revisione tecnica: Monaci.AI S.r.l.
18 ottobre 2026
6 min lettura

Moduli ammessi, dimensionamento al 105%, costi massimi e sistemi di accumulo: cosa prevedono comma 429 e art. 8 del DM.

L'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili è una delle tre categorie agevolate dall'iperammortamento 2026. Le regole specifiche sono nell'art. 1, comma 429 della legge 199/2025 e nell'art. 8 del DM 7 maggio 2026.

Cosa è agevolabile

Per beni materiali nuovi finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo (art. 8, comma 1):

  • gruppi di generazione dell'energia elettrica;
  • trasformatori a monte dei punti di connessione e misuratori;
  • impianti per energia termica usata esclusivamente come calore di processo, non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici;
  • servizi ausiliari di impianto;
  • impianti di stoccaggio asserviti agli impianti di generazione.

Il fotovoltaico: moduli ammessi

Per il solare sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023. Il DM richiama infatti le tipologie di moduli iscritte nel Registro dei moduli fotovoltaici. Il decreto-legge 38/2026 ha eliminato la regola generale sull'origine UE/SEE dei beni, ma i vincoli sui moduli del fotovoltaico restano.

Dimensionamento: 105% del fabbisogno

La producibilità massima attesa degli impianti elettrici non può eccedere il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva, calcolato sui consumi medi annui dell'esercizio precedente a quello della comunicazione preventiva, anche con i consumi equivalenti di energia termica secondo l'Allegato 1 del DM.

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Costi massimi e accumulo

Il costo massimo ammissibile si calcola con i parametri dell'Allegato 1 (tabelle in euro/kW per fonte e fascia di potenza). Per i sistemi di accumulo vale un coefficiente α che limita il valore agevolabile dell'accumulo rispetto a quello dell'impianto di produzione, per fascia di potenza.

Localizzazione

Gli impianti possono essere sulle stesse particelle della struttura produttiva o su particelle diverse, purché connessi tramite POD esistenti e riconducibili alla stessa struttura (oppure, nei casi previsti dal D.Lgs. 199/2021, nella medesima zona di mercato).

Cosa fare

Prima dell'ordine servono il calcolo del fabbisogno, la verifica del modulo nel Registro e il rispetto dei costi massimi: sono verifiche tecniche che la perizia dovrà comprovare.

Per approfondire

Domande frequenti

Posso installare qualsiasi pannello fotovoltaico?

No. Per il solare sono agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del DL 181/2023, iscritti al Registro dei moduli fotovoltaici (L. 199/2025, comma 429).

Fonti ufficiali

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.

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