Bonus 180.
HomeBlogDomande frequenti approfondite

Perizia iperammortamento 2026: chi la fa e quando serve

Autore: Monaci Digitali S.r.l. · Revisione tecnica: Monaci.AI S.r.l.
14 ottobre 2026
5 min lettura

La perizia asseverata è richiesta per i beni agevolati, senza soglia di valore: chi può firmarla, cosa contiene e quando va preparata.

La perizia tecnica asseverata è uno dei due documenti chiave della procedura per l'iperammortamento 2026: comprova che il bene è davvero quello agevolabile e che è interconnesso. Il riferimento è l'art. 6 del DM 7 maggio 2026.

Cosa comprova

  • le caratteristiche tecniche che includono il bene negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge 199/2025;
  • l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • per i beni di autoproduzione da fonti rinnovabili, il rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 8 del DM.

La perizia deve essere corredata di analisi tecniche.

Chi può rilasciarla

  • un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
  • oppure un ente di certificazione accreditato, con attestazione corredata di analisi tecnica.

In ogni caso i soggetti devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Nel settore agricolo, per i beni degli Allegati IV e V, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.

Serve per ogni bene?

Il decreto non fissa soglie di valore: la perizia è richiesta per dimostrare i requisiti dei beni agevolati. È una differenza importante rispetto ad alcune prassi del passato, in cui per i beni di costo inferiore bastava una autodichiarazione del legale rappresentante: per l'iperammortamento 2026 il DM non prevede questa semplificazione.

A quanto ammonta il tuo risparmio fiscale?

Non fermarti alla teoria. Usa il nostro calcolatore gratuito per stimare l'impatto dell'Iperammortamento sui tuoi prossimi investimenti.

Calcola ora il tuo beneficio

Quando prepararla

La perizia va in possesso dell'impresa prima della comunicazione di completamento, che ne deve riportare l'attestazione di possesso (art. 3, comma 3). L'interconnessione è un requisito tecnico: la verifica finale ha senso solo a bene installato e collegato, ma il fornitore dovrebbe conoscere in anticipo le specifiche da documentare.

Conservazione

Perizie e attestazioni vanno conservate e messe a disposizione per i controlli del GSE e dell'Agenzia delle Entrate (art. 9, comma 2). La mancata conservazione è causa di decadenza (art. 10).

Compensi e tempi dipendono dal numero e dalla complessità dei beni: non esistono tariffe fissate dal decreto.

Per approfondire

Domande frequenti

Serve sotto i 300.000 €?

Il DM 7 maggio 2026 (art. 6) non prevede soglie di valore: la perizia comprova le caratteristiche tecniche dei beni agevolati e l'interconnessione e non è limitata ai beni di costo elevato. L'affermazione 'solo sopra 300.000 €' non trova riscontro nel testo del decreto.

Può firmarla un ente certificatore?

Sì. In alternativa alla perizia di ingegnere o perito industriale è ammessa un'attestazione, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonee coperture assicurative.

Fonti ufficiali

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.

Hai dubbi sul tuo progetto?

I nostri consulenti sono a disposizione per una pre-analisi gratuita di ammissibilità.

Prenota una Call Gratuita