La perizia asseverata è richiesta per i beni agevolati, senza soglia di valore: chi può firmarla, cosa contiene e quando va preparata.
La perizia tecnica asseverata è uno dei due documenti chiave della procedura per l'iperammortamento 2026: comprova che il bene è davvero quello agevolabile e che è interconnesso. Il riferimento è l'art. 6 del DM 7 maggio 2026.
Cosa comprova
- le caratteristiche tecniche che includono il bene negli elenchi degli Allegati IV e V alla legge 199/2025;
- l'interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
- per i beni di autoproduzione da fonti rinnovabili, il rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 8 del DM.
La perizia deve essere corredata di analisi tecniche.
Chi può rilasciarla
- un ingegnere o un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali;
- oppure un ente di certificazione accreditato, con attestazione corredata di analisi tecnica.
In ogni caso i soggetti devono essere dotati di idonee coperture assicurative. Nel settore agricolo, per i beni degli Allegati IV e V, può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un agrotecnico laureato o da un perito agrario laureato.
Serve per ogni bene?
Il decreto non fissa soglie di valore: la perizia è richiesta per dimostrare i requisiti dei beni agevolati. È una differenza importante rispetto ad alcune prassi del passato, in cui per i beni di costo inferiore bastava una autodichiarazione del legale rappresentante: per l'iperammortamento 2026 il DM non prevede questa semplificazione.
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Calcola ora il tuo beneficioQuando prepararla
La perizia va in possesso dell'impresa prima della comunicazione di completamento, che ne deve riportare l'attestazione di possesso (art. 3, comma 3). L'interconnessione è un requisito tecnico: la verifica finale ha senso solo a bene installato e collegato, ma il fornitore dovrebbe conoscere in anticipo le specifiche da documentare.
Conservazione
Perizie e attestazioni vanno conservate e messe a disposizione per i controlli del GSE e dell'Agenzia delle Entrate (art. 9, comma 2). La mancata conservazione è causa di decadenza (art. 10).
Compensi e tempi dipendono dal numero e dalla complessità dei beni: non esistono tariffe fissate dal decreto.
Per approfondire
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Domande frequenti
Serve sotto i 300.000 €?
Il DM 7 maggio 2026 (art. 6) non prevede soglie di valore: la perizia comprova le caratteristiche tecniche dei beni agevolati e l'interconnessione e non è limitata ai beni di costo elevato. L'affermazione 'solo sopra 300.000 €' non trova riscontro nel testo del decreto.
Può firmarla un ente certificatore?
Sì. In alternativa alla perizia di ingegnere o perito industriale è ammessa un'attestazione, corredata di analisi tecnica, rilasciata da un ente di certificazione accreditato, dotato di idonee coperture assicurative.
Fonti ufficiali
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 (testo PDF)
- MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (Normattiva)
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.
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