Il decreto-legge 38/2026 ha eliminato il requisito di produzione UE/SEE: cosa cambia per i macchinari extra-europei e cosa resta per il fotovoltaico.
Nella versione originaria della legge 199/2025 (comma 427) l'agevolazione era riferita a beni prodotti in Stati membri dell'Unione europea o aderenti al SEE. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, all'art. 7, ha soppresso questo requisito con effetto dal 1° gennaio 2026.
Nota di trasparenza: il testo ufficiale del DL è su Normattiva; le indicazioni qui riportate si basano sul testo normativo e sulle fonti istituzionali indicate in fondo. Prima di decidere un acquisto extra-UE conviene verificare la norma vigente con il proprio consulente.
Cosa cambia
L'origine geografica del macchinario o del software non è più una condizione generale per l'iperammortamento 2026. Un bene prodotto fuori dall'UE non è escluso per il solo fatto della provenienza.
Cosa non cambia
- il bene deve essere nuovo e rientrare negli Allegati IV o V;
- deve essere interconnesso (art. 3, comma 3);
- servono perizia asseverata e certificazione contabile;
- si applicano le regole su scaglioni, comunicazioni GSE e decadenza.
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Calcola ora il tuo beneficioFotovoltaico: i vincoli restano
Per gli impianti solari, il comma 429 limita l'agevolazione ai moduli di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023, iscritti al Registro dei moduli fotovoltaici. L'eliminazione della regola generale sull'origine non rende quindi ammissibile qualsiasi modulo. Vedi l'articolo su fotovoltaico e accumulo.
Retroattività
L'effetto dal 1° gennaio 2026 riguarda gli investimenti completati dall'inizio dell'anno. Per beni già acquistati extra-UE nei primi mesi del 2026 il tema rileva: verifica con il consulente che la procedura GSE sia coerente.
Per approfondire
- Torna alla pagina di riferimento: Beni agevolabili con l'Iperammortamento 2026
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Domande frequenti
Un macchinario cinese è agevolabile?
L'origine del bene non è più una condizione generale: il DL 38/2026, art. 7, ha soppresso il requisito di produzione in uno Stato UE o SEE con effetto dal 1° gennaio 2026. Restano tutti gli altri requisiti (Allegati IV e V, interconnessione, perizia) e, per il fotovoltaico, i vincoli sui moduli.
Fonti ufficiali
- Decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38 (Normattiva)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (Normattiva)
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 (testo PDF)
- MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.
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