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Iperammortamento e beni extra-UE: novità DL 38/2026

Autore: Monaci Digitali S.r.l. · Revisione tecnica: Monaci.AI S.r.l.
17 ottobre 2026
4 min lettura

Il decreto-legge 38/2026 ha eliminato il requisito di produzione UE/SEE: cosa cambia per i macchinari extra-europei e cosa resta per il fotovoltaico.

Nella versione originaria della legge 199/2025 (comma 427) l'agevolazione era riferita a beni prodotti in Stati membri dell'Unione europea o aderenti al SEE. Il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, all'art. 7, ha soppresso questo requisito con effetto dal 1° gennaio 2026.

Nota di trasparenza: il testo ufficiale del DL è su Normattiva; le indicazioni qui riportate si basano sul testo normativo e sulle fonti istituzionali indicate in fondo. Prima di decidere un acquisto extra-UE conviene verificare la norma vigente con il proprio consulente.

Cosa cambia

L'origine geografica del macchinario o del software non è più una condizione generale per l'iperammortamento 2026. Un bene prodotto fuori dall'UE non è escluso per il solo fatto della provenienza.

Cosa non cambia

  • il bene deve essere nuovo e rientrare negli Allegati IV o V;
  • deve essere interconnesso (art. 3, comma 3);
  • servono perizia asseverata e certificazione contabile;
  • si applicano le regole su scaglioni, comunicazioni GSE e decadenza.

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Fotovoltaico: i vincoli restano

Per gli impianti solari, il comma 429 limita l'agevolazione ai moduli di cui all'art. 12, comma 1, lettere b) e c), del DL 181/2023, iscritti al Registro dei moduli fotovoltaici. L'eliminazione della regola generale sull'origine non rende quindi ammissibile qualsiasi modulo. Vedi l'articolo su fotovoltaico e accumulo.

Retroattività

L'effetto dal 1° gennaio 2026 riguarda gli investimenti completati dall'inizio dell'anno. Per beni già acquistati extra-UE nei primi mesi del 2026 il tema rileva: verifica con il consulente che la procedura GSE sia coerente.

Per approfondire

Domande frequenti

Un macchinario cinese è agevolabile?

L'origine del bene non è più una condizione generale: il DL 38/2026, art. 7, ha soppresso il requisito di produzione in uno Stato UE o SEE con effetto dal 1° gennaio 2026. Restano tutti gli altri requisiti (Allegati IV e V, interconnessione, perizia) e, per il fotovoltaico, i vincoli sui moduli.

Fonti ufficiali

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.

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