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Interconnessione iperammortamento: requisiti e prova

Autore: Monaci Digitali S.r.l. · Revisione tecnica: Monaci.AI S.r.l.
18 ottobre 2026
5 min lettura

Cosa significa interconnessione per i beni degli Allegati IV e V, come si dimostra con la perizia e quando va verificata.

L'interconnessione è il requisito tecnico che distingue un bene agevolabile da un semplice bene nuovo: per l'iperammortamento 2026 i beni degli Allegati IV e V devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (art. 3, comma 3 e art. 6 del DM 7 maggio 2026).

Cosa significa in pratica

Nella prassi 4.0, consolidata e richiamata dai fornitori di tecnologia, un bene è interconnesso quando scambia informazioni con sistemi esterni (per esempio il gestionale o il MES) attraverso un collegamento basato su specifiche documentate, riceve istruzioni o dati di lavoro e invia dati di stato o di funzionamento. L'elenco ufficiale dei requisiti è quello dell'Allegato IV/V alla legge 199/2025: va letto sul testo, voce per voce.

Quando si verifica

L'interconnessione è condizione per la comunicazione di completamento: avviene al completamento dell'investimento, dopo l'installazione. Nella comunicazione preventiva si indica la data prevista di interconnessione (art. 3, comma 1). Un bene acquistato ma non interconnesso entro i termini non può essere completato ai fini della procedura.

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Come si dimostra

Con la perizia tecnica asseverata (art. 6), che deve comprovare le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione, corredata di analisi tecniche, oppure con l'attestazione di un ente di certificazione accreditato.

Errori frequenti

  • considerare agevolabile un macchinario "predisposto" ma non realmente collegato;
  • non coinvolgere il fornitore sulla documentazione tecnica prima dell'acquisto;
  • non prevedere la fase di collaudo e collegamento nei tempi del progetto;
  • non conservare la documentazione che prova il collegamento (art. 9).

Prima di acquistare

Chiedi al fornitore una scheda tecnica che indichi caratteristiche e protocolli supportati e verifica che l'architettura aziendale sia pronta a riceverlo.

Per approfondire

Domande frequenti

Serve l'interconnessione anche per il fotovoltaico?

Per i beni di autoproduzione da fonti rinnovabili la perizia deve comprovare il rispetto delle caratteristiche previste dall'art. 8 del DM (collegamento a POD, dimensionamento, costi massimi). L'interconnessione al sistema di gestione della produzione è richiesta ai beni degli Allegati IV e V.

Fonti ufficiali

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.

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