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Iperammortamento e cumulo con Sabatini e ZES

Autore: Monaci Digitali S.r.l. · Revisione tecnica: Monaci.AI S.r.l.
12 ottobre 2026
4 min lettura

Regole di cumulo del comma 431: stesse quote di costo, base al netto dei contributi ed esclusione Transizione 5.0.

L'iperammortamento 2026 è una maggiorazione del costo ai fini delle imposte sui redditi: può convivere con altri aiuti sullo stesso investimento, ma entro limiti precisi fissati dalla legge 199/2025, art. 1, comma 431.

La regola generale

La maggiorazione è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee, ad esempio la Nuova Sabatini o il credito d'imposta ZES, se:

  1. il sostegno non copre le medesime quote di costo dei singoli investimenti;
  2. non porta al superamento del costo sostenuto.

La base di calcolo al netto

La base su cui si applica la maggiorazione si assume al netto delle altre sovvenzioni o contributi ricevuti per i medesimi costi. Un contributo a fondo perduto sul 40% del bene, ad esempio, riduce la base su cui calcolare la maggiorazione.

L'esclusione per Transizione 5.0

La maggiorazione non si applica agli investimenti che beneficiano del credito d'imposta Transizione 5.0 (art. 1, comma 446, legge 207/2024). Il cumulo con il vecchio credito per lo stesso bene non è quindi possibile.

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Cosa verificare sull'altra misura

Ogni agevolazione ha le proprie regole di cumulo (limiti di intensità, divieti, de minimis). Per Sabatini o ZES occorre verificare che il bando o la norma di riferimento consentano il cumulo con una misura di natura fiscale come questa. Nel dubbio, si ottiene prima la conferma del soggetto gestore dell'altro incentivo.

Esempio

Bene da 100.000 €, con altro contributo che copre 30.000 €: la base netta è 70.000 €, su cui si applica la maggiorazione (per esempio il 180% = 126.000 €). Il calcolo va sempre validato con il proprio consulente sul caso concreto.

Per approfondire

Domande frequenti

Posso usare ZES e iperammortamento sullo stesso bene?

In linea di principio sì, alle condizioni del comma 431: le agevolazioni non devono coprire le stesse quote di costo né portare al superamento del costo sostenuto, e la base della maggiorazione si assume al netto delle altre sovvenzioni. Vanno verificate anche le regole di cumulo della misura ZES.

Fonti ufficiali

Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.

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