Beni usati, non interconnessi, fuori dagli Allegati IV e V, software generici e fotovoltaico non ammesso: i casi più frequenti di esclusione.
Non tutto ciò che un'impresa acquista per innovare rientra nell'iperammortamento 2026. I casi più frequenti di esclusione:
1. Beni non nuovi
L'agevolazione riguarda beni strumentali nuovi: i beni usati o ricondizionati non sono agevolabili.
2. Beni fuori dagli Allegati IV e V
Il bene deve essere compreso nell'elenco degli Allegati IV (materiali) e V (immateriali) alla legge 199/2025 oppure essere un bene per l'autoproduzione di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 8 del DM. Un bene utile ma non elencato non è agevolabile.
3. Beni non interconnessi
Il requisito di interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura è essenziale (art. 3 e art. 6 del DM). Un macchinario non collegato non può essere completato ai fini della procedura.
4. Software generici
Un software gestionale che svolge solo funzioni amministrative di base e non è collegato ai processi produttivi non rientra tra i beni dell'Allegato V.
5. Fotovoltaico non conforme
Per il solare sono ammessi solo i moduli dell'art. 12, comma 1, lettere b) e c) del DL 181/2023; la producibilità non può superare il 105% del fabbisogno e valgono i costi massimi dell'Allegato 1. Quote eccedenti non sono agevolabili.
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Calcola ora il tuo beneficio6. Calore non di processo
Gli impianti termici sono agevolabili solo se il calore è calore di processo, non cedibile a terzi (art. 8, comma 1, lettera c).
7. Imprese escluse
Oltre ai beni, esistono esclusioni soggettive (comma 428): imprese in liquidazione, fallimento, concordato senza continuità o altre procedure concorsuali, e imprese destinatarie di sanzioni interdittive D.Lgs. 231/2001.
Come verificarlo
Prima dell'acquisto, una pre-analisi del preventivo e della scheda tecnica evita costi non recuperabili.
Per approfondire
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Domande frequenti
Un PC rientra?
Un computer o un dispositivo d'ufficio generico non è di per sé un bene degli Allegati IV e V. L'ammissibilità dipende dalle voci dell'allegato, dalla funzione nel processo produttivo e dall'interconnessione; va verificata caso per caso.
Il software da solo è agevolabile?
Dal DM non emerge l'obbligo di acquistare contestualmente beni dell'Allegato IV. Il software deve però rientrare nell'Allegato V, essere funzionale alla trasformazione tecnologica e interconnesso.
Fonti ufficiali
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 (testo PDF)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (Normattiva)
- MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.
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