I beni immateriali agevolabili sono quelli dell'Allegato V alla legge 199/2025: come orientarsi tra MES, supply chain, AI e cybersecurity, e perché serve sempre la verifica puntuale sul testo dell'allegato.
Beni materiali e immateriali: Allegato IV e Allegato V
L'Iperammortamento 2026 non riguarda solo i macchinari. La misura agevola due categorie di investimenti: i beni materiali e immateriali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese, inclusi negli Allegati IV e V alla legge 199/2025, e i beni materiali finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili.
L'Allegato IV riguarda i beni materiali; l'Allegato V elenca i beni immateriali (software, sistemi, piattaforme e applicazioni). Entrambi sostituiscono e aggiornano i precedenti Allegati A e B alla legge 232/2016. In entrambi i casi i beni devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Questo articolo offre un orientamento generale. L'elenco ufficiale e vincolante è quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale insieme alla legge 199/2025: l'inclusione di uno specifico software va sempre verificata sul testo dell'allegato.
Le famiglie di software normalmente prese in considerazione
Le categorie storicamente ricomprese tra i beni immateriali "4.0", e aggiornate dal nuovo allegato, riguardano in generale:
- Gestione e controllo della produzione: sistemi MES, SCADA, monitoraggio e controllo avanzato dei processi.
- Progettazione e ciclo di vita del prodotto: PLM, CAD/CAM/CAE e strumenti di simulazione.
- Supply chain e logistica: gestione della catena di fornitura, del magazzino e scambio dati con fornitori e clienti.
- Intelligenza artificiale e analisi dei dati: machine learning, analytics sui dati di macchina e manutenzione predittiva.
- Cybersecurity applicata all'ambiente industriale connesso.
La presenza di una funzione in questo elenco non basta: conta che il singolo software o la singola piattaforma corrisponda alle voci e ai requisiti dell'Allegato V e sia effettivamente interconnesso.
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Dal testo del DM attuativo del 7 maggio 2026 non emerge una regola che subordini l'agevolabilità del software all'acquisto contestuale di beni dell'Allegato IV. Resta però essenziale che il software sia funzionale alla trasformazione tecnologica dei processi e interconnesso, come richiesto per tutti i beni agevolabili. Per il caso specifico conviene confrontarsi con un consulente sul testo dell'Allegato V.
Cosa non rientra
Un software gestionale generico, che svolge solo funzioni amministrative di base e non è collegato ai processi produttivi o alla rete di fornitura, non rientra tra i beni dell'Allegato V. Il discrimine è tecnico e va documentato.
Come si dimostra l'ammissibilità
Per tutti i beni dell'Allegato IV e V le caratteristiche tecniche e l'interconnessione sono comprovate da una perizia tecnica asseverata (art. 6 del DM), redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritti ai rispettivi albi oppure da un ente di certificazione accreditato, con analisi tecnica. L'effettivo sostenimento delle spese è invece attestato dalla certificazione contabile di un revisore legale dei conti (art. 7).
Per questo, prima dell'acquisto, è consigliabile analizzare con il fornitore le specifiche del software e verificarne la corrispondenza all'allegato.
Domande frequenti
Il software da solo è agevolabile?
Dal DM non emerge l'obbligo di acquistare contestualmente beni dell'Allegato IV, ma il software deve rientrare nell'Allegato V ed essere interconnesso. Va verificato sul testo dell'allegato.
Fonti ufficiali
- MIMIT – Nuovo Piano Transizione 5.0 – Iperammortamento
- Decreto interministeriale MIMIT-MEF 7 maggio 2026 (testo PDF)
- Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, commi 427-436 (Normattiva)
Ultimo aggiornamento: 19 ottobre 2026. Le informazioni hanno carattere divulgativo e non costituiscono consulenza fiscale personalizzata.
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